La Camera dei deputati ed il Senato della  Repubblica,  in  seconda
votazione e con la  maggioranza  dei  due  terzi  dei  componenti  di
ciascuna Assemblea, hanno approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge costituzionale: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'articolo 33 della Costituzione  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente comma: 
    «La Repubblica  riconosce  il  valore  educativo,  sociale  e  di
promozione del benessere psicofisico dell'attivita' sportiva in tutte
le sue forme». 
  La presente legge costituzionale, munita del sigillo  dello  Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 26 settembre 2023 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo della nota qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 2, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura della disposizione  di  legge
          modificata e della quale  restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia. 
 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo dell'art.  33  della  costituzione,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 33 (L'arte e la scienza sono libere e libero ne
          e' l'insegnamento). - La Repubblica detta le norme generali
          sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti  gli
          ordini e gradi. 
              Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole  ed
          istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. 
              La legge, nel fissare i diritti e  gli  obblighi  delle
          scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
          ad esse piena liberta' e  ai  loro  alunni  un  trattamento
          scolastico equipollente a quello  degli  alunni  di  scuole
          statali. 
              E' prescritto un esame di  Stato  per  l'ammissione  ai
          vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di  essi
          e per l'abilitazione all'esercizio professionale. 
              Le  istituzioni  di  alta   cultura,   universita'   ed
          accademie, hanno il diritto di darsi  ordinamenti  autonomi
          nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. 
              La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale  e
          di  promozione  del  benessere  psicofisico  dell'attivita'
          sportiva in tutte le sue forme.».